Art. 726 c.p.p. — Citazione di testimoni a richiesta dell'autorita' straniera
La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorita' giudiziaria straniera, e' trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell'articolo 167.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva