Art. 729-quater c.p.p.Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva

Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione e la partecipazione all'udienza davanti all'autorita' giudiziaria italiana della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone o del perito che si trovi all'estero e che non possa essere trasferito in Italia, puo' essere eseguita mediante videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza. L'audizione e la partecipazione a distanza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato e' subordinata all'acquisizione del consenso dello stesso. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 205-ter delle disposizioni di attuazione. L'autorita' giudiziaria e l'autorita' straniera competente concordano le modalita' della citazione, dell'audizione o della partecipazione a distanza, nonche' le eventuali misure relative alla protezione della persona di cui e' richiesto l'esame o la partecipazione all'udienza. L'autorita' giudiziaria richiede all'autorita' straniera di identificare la persona da sentire o di cui e' chiesta la partecipazione all'udienza e di comunicarle tempestivamente i diritti che le vengono riconosciuti dall'ordinamento italiano e, ove necessario, quelli relativi alla traduzione e alla interpretazione, al fine di garantirne l'effettivo esercizio. L'imputato e la persona sottoposta alle indagini sono necessariamente assistiti dal difensore e devono essere informati dei diritti e delle facolta' che sono loro riconosciuti dall'ordinamento interno e da quello dello Stato richiedente. I testimoni e i periti sono informati della facolta' di astensione prevista dall'ordinamento interno e da quello dello Stato richiesto. L'autorita' giudiziaria puo' mettere a disposizione dello Stato richiesto i mezzi tecnici per procedere all'audizione mediante videoconferenza, ove necessario. Nel verbale redatto dall'autorita' giudiziaria procedente deve darsi atto che l'attivita' e' stata compiuta mediante collegamento a distanza.

Testo vigente dal 31 ottobre 2017, tuttora in vigore · versione 241 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art729quater · fonte su Normattiva