Art. 726-sexies c.p.p. — Audizione mediante teleconferenza
Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione del testimone o del perito che si trovi nello Stato e la cui comparizione davanti all'autorita' richiedente non sia possibile od opportuna puo' essere eseguita mediante teleconferenza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 726-quinquies, comma 8, nonche' in quanto compatibili le ulteriori disposizioni del medesimo articolo.
Testo vigente dal 31 ottobre 2017, tuttora in vigore · versione 241 su Normattiva