Art. 729-quinquies c.p.p.Squadre investigative comuni

Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero le disposizioni del diritto dell'Unione europea prevedono l'impiego di squadre investigative comuni, il procuratore della Repubblica puo' richiedere la costituzione di una o piu' squadre investigative comuni con le modalita' e alle condizioni stabilite dalla legge. Nei rapporti con le autorita' giudiziarie di Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea il procuratore della Repubblica puo' richiedere la costituzione di una o piu' squadre investigative comuni con le modalita' e alle condizioni stabilite dalla legge, nei casi previsti dagli accordi internazionali. Della costituzione di una o piu' squadre investigative comuni e' data comunicazione al Ministro della giustizia.

Testo vigente dal 31 ottobre 2017, tuttora in vigore · versione 241 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art729quinquies · fonte su Normattiva