Art. 732 c.p.p.
Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili
Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti civili, puo' domandare il riconoscimento della sentenza alla corte di appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario (( locale del luogo di nascita della persona cui e' riferito il provvedimento giudiziario straniero, o alla Corte di appello di Roma)). 134
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
134Il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che la modifica al presente articolo ha effetto dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 28 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 132 su Normattiva