Art. 737 c.p.p.
Sequestro
Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una confisca puo' ordinare il sequestro delle cose assoggettabili a confisca. Se la corte non accoglie la richiesta, contro la relativa ordinanza puo' essere proposto ricorso per cassazione da parte del procuratore generale. Contro l'ordinanza che dispone il sequestro puo' essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge da parte dell'interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo. (( 3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l'esecuzione del sequestro preventivo))
Testo vigente dal 29 agosto 1993, tuttora in vigore · versione 48 su Normattiva