Art. 739 c.p.p.
Divieto di estradizione e di nuovo procedimento
Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sentenza straniera, salvo che si tratti dell'esecuzione di una confisca, il condannato non puo' essere estradato ne' sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva