Art. 740-bis c.p.p.
(( (Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate). Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile sono devolute allo Stato estero nel quale e' stata pronunciata la sentenza ovvero e' stato adottato il provvedimento di confisca. La devoluzione di cui al comma 1 e' ordinata quando ricorrono i seguenti presupposti:
- a)lo Stato estero ne ha fatto espressa richiesta;
- b)la sentenza ovvero il provvedimento di cui al comma 1 sono stati riconosciuti nello Stato ai sensi degli articoli 731, 733 e 734.
Testo vigente dal 15 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 172 su Normattiva