Art. 76 c.p.p.
Costituzione di parte civile
L'azione civile nel processo penale e' esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva