Art. 81 c.p.p.
Esclusione di ufficio della parte civile
Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione e' stata rigettata nella udienza preliminare.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva