Art. 89 c.p.p.
Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e' citata per l'udienza preliminare o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell'imputato. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile. Non si applica la disposizione dell'articolo 87 comma 3.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva