Art. 98 c.p.p.
Patrocinio dei non abbienti
L'imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende costituirsi parte civile e il responsabile civile possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva