capo III — MISURE INTERDITTIVE
- Art. 287 — Condizioni di applicabilità delle misure interdittive
- Art. 288
- Art. 289 — Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio
- Art. 289-bis — (Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione)
- Art. 290 — Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali