titolo IV — ATTIVITA' A INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
- Art. 347 — Obbligo di riferire la notizia del reato
- Art. 348 — Assicurazione delle fonti di prova
- Art. 349 — Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone
- Art. 350 — Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
- Art. 351 — Altre sommarie informazioni
- Art. 352 — Perquisizioni
- Art. 353 — Acquisizione di plichi o di corrispondenza
- Art. 354 — Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro
- Art. 355 — Convalida del sequestro e suo riesame
- Art. 356 — Assistenza del difensore
- Art. 357 — Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria