titolo II — CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO
- Art. 550 — Casi di citazione diretta a giudizio
- Art. 551 — Procedimenti connessi
- Art. 552 — Decreto di citazione a giudizio
- Art. 553 — Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale
- Art. 554 — (Atti urgenti) 1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1
- Art. 554-bis — (Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta)
- Art. 554-ter — Provvedimenti del giudice
- Art. 554-quater — (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere)
- Art. 554-quinquies — (Revoca della sentenza di non luogo a procedere)
- Art. 555 — Udienza dibattimentale a seguito della citazione diretta