Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Nuova disciplina - Termini di decadenza per la richiesta di applicazione della pena - Immediata applicabilità con efficacia retroattiva, in mancanza di disposizioni transitorie - Preclusione della facolta' di patteggiare la pena sino all'apertura del dibattimento - Prospettata disparità di trattamento tra imputati nonche' lamentato mutamento delle regole valide per i processi in corso con effetti incidenti anche sulla misura della pena e sul contenuto dei provvedimenti sanzionatori - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt.: (a) 33, comma 1, lettera a), della legge 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui modifica l'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale; (b) 446, comma 1, del codice di procedura penale; (c) 555, comma 2, del codice di procedura penale; (d) 464, comma 3, del codice di procedura penale, tutti nella parte in cui non prevedono che i soggetti rinviati a giudizio in processi transitati per l'udienza preliminare nel periodo compreso fra il 2 giugno 1999 ed il 2 gennaio 2000 possano avvalersi della facoltà di patteggiare la pena sino all'apertura del dibattimento. I giudici 'a quo' fondano infatti le loro censure su un errato presupposto interpretativo, in quanto le innovazioni apportate dalla legge n. 479 del 1999 alla disciplina delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del giudizio ed ai rapporti tra tali fasi processuali hanno determinato la trasformazione del sistema dei termini di decadenza per la formulazione della richiesta di applicazione della pena e la loro anticipazione a momenti precedenti il dibattimento. Pertanto, anche in mancanza di qualsiasi norma transitoria, si deve escludere che i nuovi termini di decadenza possano riguardare procedimenti nei quali tali termini sarebbero oramai scaduti, essendo già stato disposto il rinvio a giudizio al momento dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999. - Nello stesso senso, v. ordinanza n. 560/2000. M.R.
Riguarda ancheart. 464 Codice di procedura penaleart. 446 Codice di procedura penaleart. 33 legge 479/1999
Processo penale - Procedimento speciale per decreto - Opposizione al decreto - Obbligo di effettuare l'invito all'indagato a presentarsi per rendere l'interrogatorio - Mancata previsione - Asserita disparità di trattamento rispetto all'imputato citato a giudizio nel procedimento ordinario, con pregiudizio del diritto di difesa - 'Ius superveniens' modificativo delle norme denunciate e di quelle assunte quali termini di raffronto - Restituzione degli atti ai giudizi rimettenti.
Deve essere ordinata la restituzione ai giudici 'a quibus' (Pretori di Camerino, Brescia, Firenze, S. Maria Capua Vetere - sez. dist. di Aversa) degli atti relativi ai giudizi di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 565, comma 1, 456, comma 1, 3 e 5, 429, comma 1 e 2, 555, comma 2, cod. proc. pen.; dell'art. 565, comma 1, cod. proc. pen.; dell'art. 459 cod. proc. pen. e dell'art. 2 della l. 16 luglio 1997, n. 234; e degli artt. 416 e 555 cod. proc. pen., come modif. dalla l. n. 234 del 1997, e 459 cod. proc. pen., per un riesame della rilevanza delle questioni sollevate alla luce del 'jus superveniens', costituito dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479.
sentenza 73/2000massima n. 25210 Riguarda ancheart. 429 Codice di procedura penaleart. 2 legge 234/1997art. 456 Codice di procedura penaleart. 459 Codice di procedura penaleart. 565 Codice di procedura penaleart. 416 Codice di procedura penale
Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Decreto di citazione a giudizio - Casi di nullità - Ipotesi in cui il pubblico ministero abbia omesso di istruire e prendere le proprie determinazioni in ordine alla notizia criminis relativa ad altro reato la cui prova influisce sulla prova del reato per cui è stata esercitata l'azione penale - Mancata previsione - Lamentata lesione dei diritti inviolabili dell'uomo, con disparità di trattamento e violazione del diritto di azione, dei principi del giudice naturale, di buon andamento della pubblica amministrazione e di obbligatorietà dell'azione penale - 'Ius superveniens' - 'Abolitio criminis' in ordine al reato oggetto del giudizio 'a quo' - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione degli atti al giudice rimettente per il riesame della rilevanza - alla luce dell'intervenuta abrogazione del reato di oltraggio a un pubblico ufficiale, oggetto del giudizio 'a quo', da parte dell'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205 - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 555, comma 2, del codice di procedura penale, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice di dichiarare la nullita' del decreto di citazione a giudizio, qualora il pubblico ministero abbia omesso di istruire e prendere le proprie determinazioni in ordine alla notizia di reato, la cui prova influisce sulla prova del reato per cui e' stata esercitata l'azione penale.
Processo penale - Decreto di citazione a giudizio - Nullita' - Mancata previsione della nullità anche quando non è stata data comunque la possibilita' all'indagato di sottoporsi liberamente e validamente all'interrogatorio - Prospettata lesione del diritto alla difesa nonché irragionevole disparita' di trattamento, rispetto ai soggetti messi in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa attraverso l'interrogatorio - Sopravvenuta legge di modifica della disposizione denunciata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' valuti - alla luce dello 'ius superveniens' rappresentato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (che ha introdotto una complessiva modifica della disciplina processuale 'de qua', in una prospettiva contraria a quella cui mira il rimettente stesso) - la perdurante rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la nullita' del decreto di citazione a giudizio, oltre che nell'ipotesi, in esso considerata, in cui non sia stato emesso l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen., "anche quando non e' stata data comunque la possibilita' dell'indagato di sottoporsi liberamente e validamente all'interrogatorio". L.T.
Processo penale - Procedimento per decreto - Emissione del decreto penale di condanna e decreto di citazione a giudizio (a seguito di opposizione a decreto penale di condanna) - Mancata previsione del previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio - Asserito, ingiustificato, trattamento dell'imputato sottoposto al rito per decreto, con lesione delle garanzie difensive - Sopravvenuta nuova disciplina processuale con complessivo mutamento del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti perche' valutino - alla luce dello 'ius superveniens' rappresentato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (che ha introdotto una complessiva modifica della disciplina processuale assunta ad oggetto o comunque a premessa delle censure) - la perdurante rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale rispettivamente dell'art. 459 cod. proc. pen. e degli artt. 461, 464 e 555 cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parti in cui il primo con riferimento alla richiesta di emissione di decreto penale di condanna e gli altri con riguardo al decreto di citazione a giudizio emesso in seguito di opposizione a decreto penale di condanna non prevedono l'obbligo di effettuare preventivamente l'invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio a norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen. L.T.
Riguarda ancheart. 464 Codice di procedura penaleart. 461 Codice di procedura penaleart. 459 Codice di procedura penale
Processo penale - Procedimento per decreto - Richiesta di decreto penale di condanna - Previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio (ai sensi dell'art. 375 cod. proc. pen.) - Omessa previsione - Prospettata disparità di trattamento rispetto alla prescrizione generale del previo interrogatorio nel procedimento ordinario e rispetto ad altri riti processuali, con lesione inoltre del principio del contraddittorio e della garanzia della difesa - Difetto di motivazione in ordine alla mancata considerazione, da parte del rimettente, di una nuova e diversa disciplina legislativa pur anteriore all'atto di rimessione della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 459 e 555 del codice di procedura penale - censurati in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 (nel testo risultante dalla legge costituzionale n. 2 del 1999) della Costituzione, per la mancata inclusione del procedimento per decreto penale tra quelli per i quali è stato stabilito, quale requisito di validità dell'instaurazione del giudizio, l'obbligo di effettuare l'invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio (a norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen.) così come invece è stato previsto per il procedimento ordinario a seguito delle modifiche recate dalla legge n. 234 del 1997 - per difetto di motivazione in ordine alla mancata considerazione, da parte del rimettente, della nuova e diversa disciplina legislativa anteriore all'atto di rimessione della questione (legge 16 dicembre 1999, n. 479) che ha, tra l'altro: a) stabilito che il previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio nell'ambito delle indagini preliminari non costituisce più un obbligo incondizionato per il pubblico ministero; b) posto una nuova e diversa disciplina circa la nullità degli atti di citazione a giudizio, nei casi di omissione dell' avviso anzidetto e dell'eventuale invito a presentarsi(art. 415-bis cod. proc. pen., nella nuova formulazione) e dell'invito a presentarsi ( artt. 416, comma 1, e 552, comma 2, cod. proc. pen., nella nuova formulazione). A. G.
Riguarda ancheart. 459 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PER DECRETO - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO EMESSO DAL G.I.P., AI SENSI DELL'ART. 565, SECONDO COMMA, C.P.P. - PRESUPPOSTI - INTERROGATORIO DELL'INDAGATO O NOTIFICA DELL'INVITO A PRESENTARSI PER RENDERE L'INTERROGATORIO - MANCATA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO EMESSO NELLA FORMA ORDINARIA DAL P.M. - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 555, cod. proc. pen., nel testo modificato dall'art. 2 l. 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica all'art. 323 del codice penale, in materia di abuso di ufficio e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale), nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio, emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito dell'opposizione al decreto penale, a norma dell'art. 565, comma 2, cod. proc. pen., sia nullo qualora non sia preceduto dall'invito del p.m. all'imputato a presentarsi per rendere l'interrogatorio, secondo l'art. 375, comma 3, stesso codice, in quanto, con riferimento all'art. 3 Cost., all'accoglimento della prospettata assimilazione del procedimento per decreto a quello "ordinario" osta l'eterogeneita' degli atti ai quali la nullita', in caso di omissione del previo invito, rispettivamente si riferisce (nel procedimento "ordinario") e si richiede che venga estesa nell'ambito del procedimento alternativo, giacche', in un caso, si tratta di atti propri ed esclusivi del p.m., che costituiscono modi di esercizio dell'azione penale, mentre, nell'altro caso, si tratta del decreto che dispone il giudizio, cioe' di un atto proprio del giudice, successivo non solo all'esercizio dell'azione penale da parte dell'accusa, ma anche alla condanna per decreto da parte del medesimo giudice e altresi' all'opposizione che contro la condanna l'imputato abbia proposto; ed in quanto, con riferimento all'art. 24 Cost., in generale, nel procedimento per decreto penale, l'esperimento dei mezzi di difesa si svolge nel giudizio che segue all'opposizione, giacche' il decreto penale, posto nel nulla dall'opposizione, assume il solo significato di strumento di contestazione dell'addebito, necessario per lo stesso esercizio della correlativa difesa. - S. n. 344/1991; O. nn. 38, 47, 277/1996, 432/1998.
Riguarda ancheart. 2 legge 234/1997
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO EMESSO DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI A SEGUITO DI OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE DI CONDANNA - NON PREVISTA NECESSITA', A PENA DI NULLITA', DI PREVIO INVITO ALL'IMPUTATO A PRESENTARSI PER RENDERE L'INTERROGATORIO, COME GIA' STABILITO PER IL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO EMESSO DAL PUBBLICO MINISTERO NEL PROCEDIMENTO ORDINARIO - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON VIOLAZIONE, INOLTRE, DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., (nel testo modificato dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997, n. 234), nella parte in cui, riguardo al procedimento davanti al pretore, non prevede - analogamente a quanto stabilito per il decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero nel procedimento ordinario - che anche il decreto che dispone il giudizio, emesso (ai sensi dell'art. 565, comma 2, cod. proc. pen.) dal giudice per le indagini preliminari a seguito di opposizione a decreto penale, sia nullo qualora non sia preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, a norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen.. Gli argomenti e i motivi su cui si basano le ordinanze di rimessione (secondo i quali la denunciata diversita' di disciplina - non giustificata dalla specificita' del rito per decreto, giacche' comunque in entrambi i casi il processo sfocia nel giudizio dibattimentale - sarebbe inoltre lesiva delle garanzie difensive dell'imputato, poiche' la mancata effettuazione dell'interrogatorio susseguente all'invito gli sottrarrebbe la possibilita' di addurre immediatamente le proprie difese in modo da ottenere un provvedimento di archiviazione) risultano infatti gia' esaminati dalla Corte nella ordinanza n. 325 del 1999, con la quale censure del tutto analoghe mosse alla disposizione impugnata sono state ritenute manifestamente infondate; ne' ora, in aggiunta ad essi, ne vengono prospettati dei nuovi, tali da poter indurre ad un diverso orientamento. - V. O. n. 325/1999 (gia' citata nel testo). - Su questioni affini, v., altresi', O. nn. 326/1999 e 432/1998.
Riguarda ancheart. 2 legge 234/1997
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DINANZI AL PRETORE - FACOLTA' DEL P.M. DI EMETTERE DIRETTAMENTE ED AUTONOMAMENTE IL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO DELL'IMPUTATO - OMESSA PREVISIONE DI CONTROLLO DA PARTE DEL GIUDICE SULL'ATTIVITA' DEL P.M. O DI INTEGRAZIONE DI PROVA DA PARTE DELLA DIFESA - CONSEGUENTE POSSIBILE INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DEL RITO ABBREVIATO PUR IN PRESENZA DEL CONSENSO DEL P.M. - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 76 COST. - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto l'intervento richiesto dal giudice 'a quo' rientra nella esclusiva sfera della discrezionalita' legislativa. red.: G. Leo
sentenza 38/1996massima n. 22150 Riguarda ancheart. 561 Codice di procedura penaleart. 562 Codice di procedura penaleart. 560 Codice di procedura penaleart. 554 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - SUCCESSIVO INIZIO DI NUOVO PROCEDIMENTO, PER LO STESSO FATTO, CON EMISSIONE DI DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO, SENZA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - FACOLTA' DI RILEVARE O ECCEPIRE LA NULLITA' DEL DECRETO DI CITAZIONE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE FORMULATA IN BASE AD ERRONEI PRESUPPOSTI INTERPRETATIVI - ESISTENZA NELL'ORDINAMENTO DI RIMEDIO, ANCHE SE DIVERSO DA QUELLO PROPOSTO DAL GIUDICE 'A QUO', ATTO AD IMPEDIRE, NELL'IPOTESI 'DE QUA', L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - NON FONDATEZZA.
Diversamente dal previgente ordinamento processuale, il nuovo codice di rito penale assegna una efficacia (limitatamente) preclusiva al provvedimento di archiviazione, emesso il quale, a norma dell'art. 414, l'inizio di un nuovo procedimento e' subordinato a un provvedimento autorizzatorio del giudice. E poiche' caratteristica indefettibile di ogni ipotesi di preclusione e' quella di rendere improduttivi di effetti l'atto e l'attivita' preclusi, ed e' naturalmente compito del giudice sancire tale inefficacia, ne consegue che, qualora il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale in ordine al medesimo fatto per il quale sia stata precedentemente disposta l'archiviazione, provvedendo (come nella specie) a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato, e all'avvio di ulteriori indagini preliminari conclusesi con l'emissione del decreto di citazione a giudizio, senza previamente richiedere ed ottenere la prescritta autorizzazione, il giudice, in mancanza del presupposto del procedere, non puo' che prenderne atto, dichiarando con sentenza che "l'azione penale non doveva essere iniziata " (cfr. artt. 529, 469, 425, nonche', sia pure in termini formalmente non identici, art. 129, cod. proc. pen.). Va quindi respinta la censura di incostituzionalita' mossa - riguardo al procedimento davanti al pretore - all'art. 555, secondo comma, cod. proc. pen., in base agli errati presupposti che, da un lato, nell'ipotesi in questione, l'ordinamento non contemplasse alcuna sanzione processuale e, dall'altro, che per ovviare a tale "anomalia" dovesse introdursi il rimedio - peraltro sicuramente inadeguato - della previsione di una specifica causa di nullita' del decreto di citazione a giudizio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 555, secondo comma, - in relazione all'art. 414 - cod. proc. pen.). red.: S.P.
sentenza 27/1995massima n. 21254 Riguarda ancheart. 414 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DINANZI AL PRETORE - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - MANCATO AVVISO ALL'IMPUTATO DELLA FACOLTA' DI CHIEDERE IL GIUDIZIO ABBREVIATO O L'APPLICAZIONE DELLA PENA - NULLITA' - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, SECONDO COMMA, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., l'art. 555, secondo comma, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede la nullita' del decreto di citazione a giudizio per mancanza o insufficiente indicazione del requisito previsto dal primo comma, lett. e) (avviso all'imputato della facolta' di richiedere riti alternativi ovvero di presentare domanda di oblazione) - in quanto detta norma, da un lato, assicura una garanzia essenziale per il godimento di un diritto della difesa, dall'altro, non prevede alcuna tutela nel caso in cui tale avviso venga omesso, di guisa che ne consegue un assetto normativo irrazionale e suscettibile di diminuire le potenzialita' difensive dell'imputato, al quale, pur essendo attribuito, nel giudizio pretorile , uno 'spatium deliberandi' di quindici giorni per la scelta di riti alternativi, puo' accadere, in mancanza di una tempestiva conoscenza, di trovarsi decaduto dalla facolta' di richiedere gli stessi. - V., pure, O. n. 208/1991. red.: G. Leo
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - GIUDIZIO IMMEDIATO - PREVISTA NOTIFICA ALLA PARTE OFFESA SOLO DELLA CITAZIONE ANZICHE' DEL DECRETO DI CITAZIONE EMESSO DAL PUBBLICO MINISTERO - TERMINE DI DECADENZA PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE TESTIMONIALI DELLA PARTE CIVILE (SETTE GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA DIBATTIMENTALE CONTRO I DUE PREVISTI PER LE ALTRE PARTI) - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - INTRINSECA CONNESSIONE DI TALI QUESTIONI CON QUELLA, CONTESTUALMENTE SOLLEVATA RIGUARDO AL TERMINE, DI SOLI CINQUE GIORNI DALL'UDIENZA, PER LA SU MENZIONATA NOTIFICA DELLA CITAZIONE DELLA PARTE OFFESA - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA', PER LA CORTE COSTITUZIONALE, ESSENDO STATA TALE QUESTIONE DICHIARATA MANIFESTAMENTE INAMMISSIBILE (PERCHE' RISOLUBILE SOLO IN SEDE LEGISLATIVA) DI PRONUNCIARSI IN MERITO ALLE ALTRE DUE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Le questioni di legittimita' costituzionale sollevate nei confronti dell'art. 555, terzo comma, cod. proc. pen., per la mancata previsione, riguardo al giudizio immediato innanzi al pretore, della notifica del decreto di citazione emesso dal pubblico ministero, alla parte offesa, e dell'art. 79, terzo comma, stesso codice, circa la maggiore brevita' del termine di decadenza stabilito per la presentazione delle liste testimoniali della parte civile (sette giorni prima dell'udienza contro i due previsti per le altre parti), sono intrinsecamente condizionate all'esito dell'altra questione, proposta contestualmente, con la stessa ordinanza, nei confronti dell'art. 558, secondo comma, riguardo al termine, di soli cinque giorni dall'udienza, stabilito per la notifica della citazione della parte offesa, nel senso che, per un verso, l'esercizio del diritto alla prova su cui si incentrano le prime due questioni, resterebbe comunque salvaguardato in presenza di un diverso termine per la citazione in giudizio della persona offesa, mentre, per un altro verso, le richieste modifiche degli artt. 555, terzo comma, e 79, terzo comma, daranno un risultato conforme al sistema costituzionale solo ove venga modificato anche il disposto dell'art. 558, secondo comma. Percio' la decisione di inammissibilita', e successivamente, di manifesta inammissibilita', pronunciate riguardo a quest'ultima questione (perche' risolubile solo in sede legislativa) esimono la Corte da ogni pronuncia in merito alle altre due. (Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 555, terzo comma, e 79, terzo comma, cod. proc. pen.). - V. massima precedente, ed ivi richiami. Sulla manifesta inammissibilita' di altra questione in materia, sollevata in precedenza nel corso dello stesso giudizio 'a quo', v. O. n. 491/1992. red.: E.M. rev.: S.P.
sentenza 11/1994massima n. 23441 Riguarda ancheart. 79 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - DIBATTIMENTO - FACOLTA' DEL GIUDICE DI VERIFICARE ANCHE D'UFFICIO, PER INADEGUATA ENUNCIAZIONE DEL FATTO, LA VALIDITA' DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO E DI DICHIARARNE EVENTUALMENTE LA NULLITA' - ESCLUSIONE, SECONDO L'INTERPRETAZIONE DELLE NORME IMPUGNATE AFFERMATA NEL CASO DALLA CORTE DI CASSAZIONE - DENUNCIATO IMPEDIMENTO DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GIURISDIZIONALI CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - IRRAZIONALE DISPARITA' DI DISCIPLINA RISPETTO ALLE ALTRE IPOTESI IN CUI E' INVECE CONSENTITO DALLE STESSE NORME AL PRETORE DI ANNULLARE IL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - IRRISOLTA INCERTEZZA DEL PROVVEDIMENTO DI RIMESSIONE TRA DUE OPPOSTE INTERPRETAZIONI DELLE VICENDE PROCESSUALI - IMPLICITA DENUNCIA ALLA CORTE COSTITUZIONALE DI ERRORE DI FATTO DELLA DECISIONE DELLA CASSAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto il giudice rimettente, oltre a prospettare due opposte ipotesi interpretative delle vicende processuali sulle quali non opera una scelta lasciando incerta la rilevanza della questione ai fini della definizione del giudizio principale, censura non tanto una interpretazione di diritto contenuta in una sentenza della Corte di Cassazione, per lui vincolante, ai sensi dell'art. 623, lett. a), cod. proc. pen., quanto un ritenuto errore di fatto della Corte stessa nell'identificazione di un atto (richiesta di rinvio a giudizio invece di decreto di citazione a giudizio), attribuendo quindi alla Corte costituzionale un ruolo di giudice dell'impugnazione che non le compete. red.: E.M. rev.: S.P. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 145 del 1994.
sentenza 44/1994massima n. 20708 Riguarda ancheart. 179 Codice di procedura penaleart. 180 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - IMPUTATO STRANIERO NON A CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO E RELATA DI NOTIFICA - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DELLA TRADUZIONE DI TALI ATTI IN LINGUA A LUI NOTA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI DIFESA E DELL'OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DELLE NORME PROCESSUALI ALLE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALMENTE RICONOSCIUTE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E DISCRIMINAZIONE DEGLI IMPUTATI STRANIERI RISPETTO A QUELLI ITALIANI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione sul presupposto che l'attivita' di assistenza svolta dall'interprete a favore dell'indagato in base all'art. 143, primo comma, cod. proc. pen., interpretato in connessione con l'art. 6, terzo comma, lett. a), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ricomprende, fra l'altro, la traduzione in tutti i suoi elementi costitutivi del decreto di citazione a giudizio. - S. n. 10/1993. red.: E.M. rev.: S.P.
sentenza 64/1994massima n. 20627 Riguarda ancheart. 168 Codice di procedura penaleart. 148 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - IMPUTATO STRANIERO NON A CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO AVANTI AL PRETORE E DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO CONTENENTE L'AVVISO E IL TERMINE PER IL RITO ABBREVIATO - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DELLA TRADUZIONE DI TALI ATTI IN LINGUA A LUI NOTA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DELLA LEGGE DI DELEGA RELATIVO ALL'OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DELLE NORME PROCESSUALI ALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI RATIFICATE - ESCLUSIONE - RITENUTA NECESSITA' DELLA TRADUZIONE DEGLI ATTI IN QUESTIONE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Una corretta interpretazione dell'art. 143 cod.proc.pen. (v. massima precedente) riguardo al diritto - da esso previsto - dell'imputato straniero, non a conoscenza della lingua italiana, all'assistenza gratuita di un interprete, comporta che l'attivita' svolta da quest'ultimo ricomprenda, fra l'altro, la traduzione, in tutti i suoi elementi costitutivi - incluso l'avviso relativo alla facolta' di richiedere il giudizio abbreviato - del decreto di citazione a giudizio, sia se emesso dal giudice per le indagini preliminari (nel procedimento innanzi al tribunale), sia se adottato dal pubblico ministero (nel rito pretorile). Pertanto, non valendo in contrario addurre che nelle disposizioni concernenti il decreto di citazione a giudizio (sia dell'art. 555, terzo comma, sia degli artt. 456, secondo comma, e 458, primo comma, cod.proc.pen.) manchi al riguardo la previsione di un espresso obbligo, cadono le censure di incostituzionalita' avanzate, nei confronti di queste disposizioni, sull'errato presupposto che la regola dettata dall'art. 143, primo comma, cod.proc.pen. sia rigorosamente circoscritta - con le sole eccezioni stabilite dagli artt. 109, secondo comma, e 169, terzo comma - agli atti orali. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, e, rispettivamente, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 555, terzo comma, e del combinato disposto formato dagli artt. 458, primo comma, e 456, secondo comma, cod.proc.pen., nelle parti in cui non prevedono, il primo, che il decreto di citazione a giudizio, e, il secondo, che l'avviso comprensivo dell'indicazione del termine entro cui va richiesto il giudizio abbreviato, siano, nei riguardi dell'imputato straniero che ignora la lingua italiana, notificato e, rispettivamente, tradotto, anche nella lingua da lui conosciuta).
sentenza 10/1993massima n. 19174 Riguarda ancheart. 456 Codice di procedura penaleart. 458 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NOTIFICA DELLA CITAZIONE DELLA PERSONA OFFESA - TERMINE DI CINQUE GIORNI DALLA DATA DELL'UDIENZA ANZICHE' DI QUARANTACINQUE COME PREVISTO PER LA NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE ALL'IMPUTATO - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto, l'incidente di costituzionalita' essendo stato promosso ai fini della decisione, da parte del giudice a quo, su una eccezione di tardivita' opposta riguardo ad una lista testimoniale presentata dalla parte civile dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 468, primo comma, cod.proc.pen., e percio' da ritenersi preclusa ai sensi dell'art. 79, terzo comma, st.cod., era nei confronti di queste disposizioni e non di quelle impugnate, in seguito all'avvenuta tempestiva costituzione dalla stessa parte civile nel caso non piu' applicabili, che si sarebbe dovuto richiedere il sindacato della Corte.
Riguarda ancheart. 558 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - TERMINE PER LA NOTIFICA: GG. QUARANTACINQUE PRIMA DELLA DATA FISSATA PER IL GIUDIZIO - LAMENTATA ECCESSIVA LUNGHEZZA RISPETTO ALL'ANALOGA SITUAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO IMPOSTO DALLA LEGGE DELEGA DI MASSIMA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO INNANZI AL PRETORE - INSUSSISTENZA - RAZIONALITA' DELLA SCELTA DISCREZIONALE DEL LEGISLATORE DELEGATO - REALIZZAZIONE DEL FAVOR PER I RITI ALTERNATIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non puo' dirsi che con la scelta del termine di quarantacinque giorni prima della data fissata per il giudizio innanzi al pretore per la notifica del relativo decreto di citazione, l'ampia discrezionalita' lasciata al legislatore delegato dalla direttiva n. 103 in ordine alla disciplina delle modalita' di funzionamento del processo pretorile sia stata irrazionalmente esercitata. La maggiore lunghezza del termine dilatorio in esame rispetto a quello fissato per il giudizio dinanzi al tribunale si giustifica infatti in quanto e' solo successivamente alla infruttuosa scadenza del termine intermedio di quindici giorni dalla notificazione del decreto all'imputato che il pubblico ministero - a differenza di quanto previsto nel procedimento dinanzi al tribunale - deve compiere una serie di adempimenti, fra i quali la citazione della persona offesa. Soprattutto, poi, la norma impugnata, ispirata com'e' dall'evidente fine di favorire il ricorso da parte dell'imputato all'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, sempre possibile fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, e' del tutto conforme alla esigenza di massima semplificazione del processo, di cui alla direttiva n. 103 della legge-delega, invocata dal giudice remittente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 555, terzo comma, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost..)
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - INSINDACABILITA' DA PARTE DEL GIUDICE SIA IN MERITO ALLA LEGALITA' CHE ALLA CONGRUITA' DELLA PENA - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza della stessa.
Riguarda ancheart. 448 Codice di procedura penaleart. 563 Codice di procedura penaleart. 447 Codice di procedura penaleart. 444 Codice di procedura penaleart. 445 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - PENA RICHIESTA DALL'IMPUTATO E CONSENTITA DAL P.M. - LESIONE DEI PRINCIPI DELLA RISERVA DI GIURISDIZIONE E DEL GIUDICE NATURALE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'applicazione della pena su richiesta dell'imputato con il consenso del P.M. non viola il principio di riserva di giurisdizione, perche' detta riserva non puo' riguardare il pubblico ministero in quanto sotto la vigenza dell'attuale codice a questi e' stato chiaramente attribuito solo il ruolo e la qualita' di parte; ne', peraltro, detto procedimento viola il principio del giudice naturale, poiche' se l'imputato e' abilitato ad avanzare la richiesta della pena in ogni fase del procedimento fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, e' pur sempre la legge che precostituisce il giudice competente ad applicare la sanzione richiesta nelle varie fasi del giudizio durante la pendenza del termine.
Riguarda ancheart. 563 Codice di procedura penaleart. 447 Codice di procedura penaleart. 444 Codice di procedura penaleart. 445 Codice di procedura penaleart. 448 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - MANCATO ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' PENALE - LESIONE DEL PRINCIPIO DI NON COLPEVOLEZZA - PRETESA DISPONIBILITA' DA PARTE DELL'IMPUTATO DI DIRITTI INVIOLABILI (LIBERTA' PERSONALE) - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVARE I PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 313/1990.
Riguarda ancheart. 445 Codice di procedura penaleart. 448 Codice di procedura penaleart. 563 Codice di procedura penaleart. 444 Codice di procedura penaleart. 447 Codice di procedura penale