Ratio
Legis
Codici
Costituzione
Leggi
Giurisprudenza
Ultimi aggiornamenti
60
Indietro
Home
›
Codici
›
Codice di procedura penale
› Codice di procedura penale
› parte seconda
› libro X — ESECUZIONE
› titolo IV — CASELLARIO GIUDIZIALE
titolo IV — CASELLARIO GIUDIZIALE
Art. 685 — Uffici del casellario giudiziale
Art. 686 — Iscrizioni nel casellario giudiziale
Art. 687 — Eliminazione delle iscrizioni
Art. 688 — Certificati del casellario giudiziale
Art. 689 — Certificati richiesti dall'interessato
Art. 690 — Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati