Art. 10 codice privacy (Allegato A.1 Codice di deontologia attività giornalistica)Tutela della dignita' delle persone malate

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1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignita', il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico. 2. La pubblicazione e' ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialita' dell'informazione e sempre nel rispetto della dignita' della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Testo vigente dal 29 luglio 2003 al 26 febbraio 2019 · versione 0 su Normattiva

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