Art. 2 codice privacy (Allegato A.1 Codice di deontologia attività giornalistica)Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti

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1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675/1996 rende note la propria identita', la propria professione e le finalita' della raccolta salvo che cio' comporti rischi per la sua incolumita' o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attivita', il giornalista non e' tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996. 2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove e' possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996. Le imprese editoriali indicano altresi' fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996. 3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e dell'art. 13, comma 5, della legge n. 675/1996. 4. Il giornalista puo' conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalita' proprie della sua professione.

Testo vigente dal 29 luglio 2003 al 26 febbraio 2019 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~allegato-a-1-codice-di-deontologia-attivita-giornalistica-art2 · fonte su Normattiva