Art. 8 codice privacy (Allegato A.1 Codice di deontologia attività giornalistica)Tutela della dignita' delle persone

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1. Salva l'essenzialita' dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignita' della persona, ne' si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine. 2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende ne' produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato. 3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che cio' sia necessario per segnalare abusi.

Testo vigente dal 29 luglio 2003 al 26 febbraio 2019 · versione 0 su Normattiva

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