Art. 8 codice privacy (Allegato A.1 Regole deontologiche)Tutela della dignita' delle persone

((1. Salva l´essenzialita' dell´informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignita' della persona, ne' si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell´immagine. 2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende ne' produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell´interessato. 3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che cio' sia necessario per segnalare abusi)).

Testo vigente dal 26 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 43 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~allegato-a-1-regole-deontologiche-art8 · fonte su Normattiva