Art. 12 codice privacy (Allegato A.2 Codice di deontologia per scopi storici)Applicazione del codice

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1. I soggetti pubblici e privati, comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali, che siano tenuti ad applicare il presente codice si impegnano, con i modi e nelle forme previste dai propri ordinamenti, a promuoverne la massima diffusione e la conoscenza, nonche' ad assicurarne il rispetto. 2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, le sovrintendenze archivistiche promuovono la diffusione e l'applicazione del codice.

Testo vigente dal 29 luglio 2003 al 10 aprile 2019 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~allegato-a-2-codice-di-deontologia-per-scopi-storici-art12 · fonte su Normattiva