Art. 2 codice privacy (Allegato A.2 Codice di deontologia per scopi storici)Definizioni

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1. Nell'applicazione del presente codice si tiene conto delle definizioni e delle indicazioni contenute nella disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni citate nel preambolo. Ai medesimi fini si intende, altresi':

  • a)per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente o associazione, abbia responsabilita' di controllare, acquisire, trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o di deposito della pubblica amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, nonche' gli archivi privati di cui al precedente art. 1, comma 4;
  • b)per "utente", chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a documenti contenenti dati personali, anche per finalita' giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero;
  • c)per "documento", qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali.

Testo vigente dal 29 luglio 2003 al 10 aprile 2019 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~allegato-a-2-codice-di-deontologia-per-scopi-storici-art2 · fonte su Normattiva