Art. 6 codice privacy (Allegato A.2 Codice di deontologia per scopi storici)Impegno di riservatezza

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1. Gli archivisti si impegnano a:

  • a)non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria attivita' anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in cui l'archivista svolga ricerche per fini personali o comunque estranei alla propria attivita' professionale, e' soggetto alle stesse regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;
  • b)mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attivita'. 2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la cessazione dalla propria attivita'.

Testo vigente dal 29 luglio 2003 al 10 aprile 2019 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~allegato-a-2-codice-di-deontologia-per-scopi-storici-art6 · fonte su Normattiva