Art. 6 codice privacy (Allegato A.2 Regole deontologiche) — Impegno di riservatezza
((1. Gli archivisti si impegnano a:
- a)non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria attivita' anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in cui l´archivista svolga ricerche per fini personali o comunque estranei alla propria attivita' professionale, e' soggetto alle stesse regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;
- b)mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali apprese nell´esercizio delle proprie attivita'. 2. L´archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la cessazione dalla propria attivita')).
Testo vigente dal 10 aprile 2019, tuttora in vigore · versione 45 su Normattiva