Art. 2 codice privacy (Allegato A.3 Codice deontologia scopi statistici e ricerca scientifica Sistema Statistico Nazionale)Definizioni

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1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni elencate nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di seguito denominata "Legge"), nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni. Ai fini medesimi, si intende inoltre per:

  • a)"trattamento per scopi statistici", qualsiasi trattamento effettuato per finalita' di indagine statistica o di produzione, conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione del programma statistico nazionale o per effettuare informazione statistica in conformita' agli ambiti istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 1;
  • b)"risultato statistico", l'informazione ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;
  • c)"variabile pubblica", il carattere o la combinazione di caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque;
  • d)"unita' statistica", l'entita' alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati.

Testo vigente dal 29 luglio 2003 al 9 aprile 2019 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~allegato-a-3-codice-deontologia-scopi-statistici-e-ricerca-s-art2 · fonte su Normattiva