Art. 13 codice privacy (Allegato A.4 Codice di deontologia per scopi statistici e scientifici)Raccolta dei dati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 ottobre 2004 al 9 aprile 2019. Leggi il testo vigente →

((1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, pongono specifica attenzione nella selezione del personale incaricato della raccolta dei dati e nella definizione dell'organizzazione e delle modalita' di rilevazione, in modo da garantire il rispetto del presente codice e la tutela dei diritti degli interessati. 2. Il personale incaricato della raccolta si attiene alle disposizioni contenute nel presente codice e alle istruzioni ricevute. In particolare:

  • a)rende nota la propria identita', la propria funzione e le finalita' della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;
  • b)fornisce le informazioni di cui all'art. 13 del decreto ed all'art. 6 del presente codice, nonche' ogni altro chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, evitando comportamenti che possano configurarsi come artifici ed indebite pressioni;
  • c)non svolge contestualmente presso gli stessi interessati attivita' di rilevazione di dati personali per conto di piu' titolari, salvo espressa autorizzazione;
  • d)provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta;
  • e)assicura una particolare diligenza nella raccolta di dati sensibili o giudiziari)).

Testo vigente dal 1 ottobre 2004 al 9 aprile 2019 · versione 5 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~allegato-a-4-codice-di-deontologia-per-scopi-statistici-e-sc-art13 · fonte su Normattiva