Art. 14 codice privacy (Allegato A.4 Codice di deontologia per scopi statistici e scientifici)Conservazione dei dati

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[1]((1. I dati personali possono essere conservati per scopi statistici o scientifici anche oltre il periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, in conformita' all'art. 99 del decreto. In tali casi, i dati identificativi possono essere conservati fino a quando risultino necessari per:

  • a)indagini continue e longitudinali;
  • b)indagini di controllo, di qualita' e di copertura;
  • c)definizione di disegni campionari e selezione di unita' di rilevazione;
  • d)costituzione di archivi delle unita' statistiche e di sistemi informativi;
  • e)altri casi in cui cio' risulti essenziale e adeguatamente documentato per le finalita' perseguite.

[2]2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono conservati separatamente da ogni altro dato, in modo da consentirne differenti livelli di accesso, salvo cio' risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato)).

Testo vigente dal 1 ottobre 2004 al 9 aprile 2019 · versione 5 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~allegato-a-4-codice-di-deontologia-per-scopi-statistici-e-sc-art14 · fonte su Normattiva