Art. 14 codice privacy (Allegato A.4 Codice di deontologia per scopi statistici e scientifici) — Conservazione dei dati
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[1]((1. I dati personali possono essere conservati per scopi statistici o scientifici anche oltre il periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, in conformita' all'art. 99 del decreto. In tali casi, i dati identificativi possono essere conservati fino a quando risultino necessari per:
- a)indagini continue e longitudinali;
- b)indagini di controllo, di qualita' e di copertura;
- c)definizione di disegni campionari e selezione di unita' di rilevazione;
- d)costituzione di archivi delle unita' statistiche e di sistemi informativi;
- e)altri casi in cui cio' risulti essenziale e adeguatamente documentato per le finalita' perseguite.
[2]2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono conservati separatamente da ogni altro dato, in modo da consentirne differenti livelli di accesso, salvo cio' risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato)).
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