Art. 15 codice privacy (Allegato A.4 Codice di deontologia per scopi statistici e scientifici)Misure di sicurezza

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((1. Nell'adottare le misure di sicurezza dei dati e dei sistemi di cui agli artt. 31 e seguenti del decreto e al disciplinare tecnico contenuto nel relativo Allegato B), i titolari dei trattamenti di dati per scopi statistici curano anche i livelli di accesso ai dati personali con riferimento alla natura dei dati stessi ed alle funzioni dei soggetti coinvolti nei trattamenti)).

Testo vigente dal 1 ottobre 2004 al 9 aprile 2019 · versione 5 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~allegato-a-4-codice-di-deontologia-per-scopi-statistici-e-sc-art15 · fonte su Normattiva