Art. 2 codice privacy (Allegato A.4 Codice di deontologia per scopi statistici e scientifici)Ambito di applicazione

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((1. Il presente codice si applica all'insieme dei trattamenti effettuati per scopi statistici e scientifici - conformemente agli standard metodologici del pertinente settore disciplinare-, di cui sono titolari universita', altri enti o istituti di ricerca e societa' scientifiche, nonche' ricercatori che operano nell'ambito di dette universita', enti, istituti di ricerca e soci di dette societa' scientifiche. 2. Il presente codice non si applica ai trattamenti per scopi statistici e scientifici connessi con attivita' di tutela della salute svolte da esercenti professioni sanitarie od organismi sanitari, ovvero con attivita' comparabili in termini di significativa ricaduta personalizzata sull'interessato, che restano regolati dalle pertinenti disposizioni)).

Testo vigente dal 1 ottobre 2004 al 9 aprile 2019 · versione 5 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~allegato-a-4-codice-di-deontologia-per-scopi-statistici-e-sc-art2 · fonte su Normattiva