Art. 5 codice privacy (Allegato A.4 Codice di deontologia per scopi statistici e scientifici)Criteri per la valutazione del rischio di identificazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 ottobre 2004 al 9 aprile 2019. Leggi il testo vigente →

((1. Ai fini della comunicazione e diffusione di dati, la valutazione del rischio di identificazione tiene conto dei seguenti criteri:

  • a)si considerano dati aggregati le combinazioni di modalita' alle quali e' associata una frequenza non inferiore a una soglia prestabilita, ovvero un'intensita' data dalla sintesi dei valori assunti da un numero di unita' statistiche pari alla suddetta soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia e' pari a tre;
  • b)nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del livello di riservatezza delle informazioni;
  • c)i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non sono soggette alla regola della soglia;
  • d)la regola della soglia puo' non essere osservata qualora il risultato statistico non consenta ragionevolmente l'identificazione di unita' statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla natura delle variabili associate;
  • e)i risultati statistici relativi a una stessa popolazione possono essere diffusi in modo che non siano possibili collegamenti tra loro o con altre fonti note di informazione, che rendano possibili eventuali identificazioni;
  • f)si presume adeguatamente tutelata la riservatezza nel caso in cui tutte le unita' statistiche di una popolazione presentano la medesima modalita' di una variabile)).

Testo vigente dal 1 ottobre 2004 al 9 aprile 2019 · versione 5 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~allegato-a-4-codice-di-deontologia-per-scopi-statistici-e-sc-art5 · fonte su Normattiva