Art. 9 codice privacy (Allegato A.4 Codice di deontologia per scopi statistici e scientifici) — Trattamento dei dati sensibili o giudiziari
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[1]((1. I dati sensibili o giudiziari trattati per scopi statistici e scientifici devono essere di regola in forma anonima. 2. Quando gli scopi statistici e scientifici, legittimi e specifici, del trattamento di dati sensibili o giudiziari non possono essere raggiunti senza l'identificazione anche temporanea degli interessati, il titolare adotta specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi gia' al momento della raccolta, salvo cio' risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o richieda un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. 3. Quando i dati di cui al comma 1 sono contenuti in elenchi, registri o banche dati tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente non intelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessita'. 4. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, aventi natura privata possono trattare dati sensibili per scopi statistici e scientifici quando:
- a)l'interessato ha espresso liberamente il proprio consenso sulla base degli elementi previsti per l'informativa;
- b)il consenso e' manifestato per iscritto. Quando la raccolta dei dati sensibili e' effettuata con modalita' - quali interviste telefoniche o assistite da elaboratore o simili - che rendono particolarmente gravoso per l'indagine acquisirlo per iscritto, il consenso, purche' esplicito, puo' essere documentato per iscritto. In tal caso, la documentazione dell'informativa resa all'interessato e dell'acquisizione del relativo consenso e' conservata dal titolare del trattamento per tre anni;
- c)il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal Garante, a seguito di specifica richiesta ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto ovvero sulla base di un'autorizzazione generale relativa a determinate categorie di titolari o di trattamenti, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del decreto, anche su proposta di enti e societa' scientifiche.
[2]5. Il trattamento di dati giudiziari da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, aventi natura privata e' consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante emanato ai sensi dell'art. 27 del decreto. 6. I soggetti cui all'art. 2, comma 1, aventi natura pubblica possono trattare dati sensibili o giudiziari:
- a)per scopi scientifici, nel rispetto dell'art. 22 del decreto, qualora provvedano con atto di natura regolamentare ad individuare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessarie in relazione alle finalita' perseguite nei singoli casi, aggiornando tale individuazione periodicamente, secondo quanto previsto dall'art. 20, commi 2 e 4, del decreto;
- b)per scopi statistici, nel rispetto dell'art. 22 del decreto, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 20, commi 2, 3 e 4 del decreto medesimo)).
Testo vigente dal 1 ottobre 2004 al 9 aprile 2019 · versione 5 su Normattiva