Art. 107 codice privacy
Trattamento di categorie particolari di dati personali
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-sexies e fuori dei casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento, quando e' richiesto, puo' essere prestato con modalita' semplificate, individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106 o dalle misure di cui all'articolo 2-septies.
Testo vigente dal 19 settembre 2018, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva