Art. 10 codice privacy (Allegato A.6 Codice di deontologia per le investigazioni o la tutela in sede giudiziaria)Conservazione e cancellazione dei dati

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((1. Nel rispetto dell'art. 11, comma 1, lettera e) del Codice i dati personali trattati dall'investigatore privato possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire l'incarico ricevuto. A tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilita' dei dati rispetto alle finalita' perseguite e all'incarico conferito. 2. Una volta conclusa la specifica attivita' investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico, i quali possono consentire, anche in sede di mandato, l'eventuale conservazione temporanea di materiale strettamente personale dei soggetti che hanno curato l'attivita' svolta, a i soli fini dell'eventuale dimostrazione della liceita' e correttezza del proprio operato. Se e' stato contestato il trattamento il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico possono anche fornire all'investigatore il materiale necessario per dimostrare la liceita' e correttezza del proprio operato, per il tempo a cio' strettamente necessario. 3. La sola pendenza del procedimento al quale l'investigazione e' collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi, una giustificazione valida per la conservazione dei dati da parte dell'investigatore privato)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2009 al 10 aprile 2019 · versione 20 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~allegato-a-6-codice-di-deontologia-per-le-investigazioni-o-l-art10 · fonte su Normattiva