Art. 11 codice privacy (Allegato A.6 Codice di deontologia per le investigazioni o la tutela in sede giudiziaria)Informativa

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((1. L'investigatore privato puo' fornire l'informativa in un unico contesto ai sensi dell'art. 3 del presente codice, ponendo in particolare evidenza l`identita' e la qualita' professionale dell'investigatore, nonche' la natura facoltativa del conferimento dei dati)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2009 al 10 aprile 2019 · versione 20 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~allegato-a-6-codice-di-deontologia-per-le-investigazioni-o-l-art11 · fonte su Normattiva