Art. 3 codice privacy (Allegato A.6 Codice di deontologia per le investigazioni o la tutela in sede giudiziaria) — Informativa unica
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2009 al 10 aprile 2019. Leggi il testo vigente →
((1. L'avvocato puo' fornire in un unico contesto, anche mediante affissione nei locali dello Studio e, se ne dispone, pubblicazione sul proprio sito Internet, anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali, l'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Codice) e le notizie che deve indicare ai sensi della disciplina sulle indagini difensive)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2009 al 10 aprile 2019 · versione 20 su Normattiva