Art. 5 codice privacy (Allegato A.6 Codice di deontologia per le investigazioni o la tutela in sede giudiziaria) — Comunicazione e diffusione di dati
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2009 al 10 aprile 2019. Leggi il testo vigente →
((1. Nei rapporti con i terzi e con la stampa possono essere rilasciate informazioni non coperte da segreto qualora sia necessario per finalita' di tutela dell'assistito, ancorche' non concordato con l'assistito medesimo, nel rispetto dei principi di finalita', liceita', correttezza, indispensabilita', pertinenza e non eccedenza di cui al Codice (art. 11), nonche' dei diritti e della dignita' dell'interessato e di terzi, di eventuali divieti di legge e del codice deontologico forense)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2009 al 10 aprile 2019 · versione 20 su Normattiva