Art. 6 codice privacy (Allegato A.6 Codice di deontologia per le investigazioni o la tutela in sede giudiziaria) — Accertamenti riguardanti documentazione detenuta dal difensore
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((1. In occasione di accertamenti ispettivi che lo riguardano l'avvocato ha diritto ai sensi dell'art. 159, comma 3, del Codice che vi assista il presidente del competente Consiglio dell'ordine forense o un consigliere da questo delegato. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, e' consegnata copia del provvedimento. 2. In sede di istanza di accesso o richiesta di comunicazione dei dati di traffico relativi a comunicazioni telefoniche in entrata ai sensi degli articoli 8, comma 2, lettera f) e 24, comma 1, lettera f) del Codice, l'avvocato attesta al fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico la sussistenza del pregiudizio effettivo e concreto che deriverebbe per lo svolgimento delle investigazioni difensive dalla mancata disponibilita' dei dati, senza menzionare necessariamente il numero di repertorio di un procedimento penale)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2009 al 10 aprile 2019 · versione 20 su Normattiva