Art. 7 codice privacy (Allegato A.6 Codice di deontologia per le investigazioni o la tutela in sede giudiziaria)Applicazione di disposizioni riguardanti gli avvocati

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((1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 si applicano, salvo quanto applicabile per legge unicamente all'avvocato:

  • a)a liberi professionisti che prestino o su mandato dell'avvocato o unitamente a esso o, comunque, nei casi e nella misura consentita dalla legge, attivita' di consulenza e assistenza per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per lo svolgimento delle investigazioni difensive;
  • b)agli altri soggetti, di cui all'art. 1, comma 2, salvo quanto risulti obiettivamente incompatibile in relazione alla figura soggettiva o alla funzione svolta)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2009 al 10 aprile 2019 · versione 20 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~allegato-a-6-codice-di-deontologia-per-le-investigazioni-o-l-art7 · fonte su Normattiva