Art. 9 codice privacy (Allegato A.6 Codice di deontologia per le investigazioni o la tutela in sede giudiziaria) — Altre regole di comportamento
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((1. L'investigatore privato si astiene dal porre in essere prassi elusive di obblighi e di limiti di legge e, in particolare, conforma ai principi di liceita' e correttezza del trattamento sanciti dal Codice:
- a)l'acquisizione di dati personali presso altri titolari del trattamento, anche mediante mera consultazione, verificando che si abbia titolo per ottenerli;
- b)il ricorso ad attivita' lecite di rilevamento, specie a distanza, e di audio/videoripresa;
- c)la raccolta di dati biometrici. 2. L'investigatore privato rispetta nel trattamento dei dati le disposizioni di cui all'art. 2, commi 4, 5 e 6 del presente codice)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2009 al 10 aprile 2019 · versione 20 su Normattiva