Art. 9 codice privacy (Allegato A.6 Codice di deontologia per le investigazioni o la tutela in sede giudiziaria)Altre regole di comportamento

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((1. L'investigatore privato si astiene dal porre in essere prassi elusive di obblighi e di limiti di legge e, in particolare, conforma ai principi di liceita' e correttezza del trattamento sanciti dal Codice:

  • a)l'acquisizione di dati personali presso altri titolari del trattamento, anche mediante mera consultazione, verificando che si abbia titolo per ottenerli;
  • b)il ricorso ad attivita' lecite di rilevamento, specie a distanza, e di audio/videoripresa;
  • c)la raccolta di dati biometrici. 2. L'investigatore privato rispetta nel trattamento dei dati le disposizioni di cui all'art. 2, commi 4, 5 e 6 del presente codice)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2009 al 10 aprile 2019 · versione 20 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~allegato-a-6-codice-di-deontologia-per-le-investigazioni-o-l-art9 · fonte su Normattiva