Art. 11 codice privacy (Allegato A.6 Regole deontologiche)Informativa

((1. L'investigatore privato puo' fornire l'informativa in un unico contesto ai sensi dell'art. 3 delle presenti regole, ponendo in particolare evidenza l'identita' e la qualita' professionale dell'investigatore, nonche' la natura facoltativa del conferimento dei dati, fermo restando quanto disposto dall'art. 14 del regolamento, nel caso in cui i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato)).

Testo vigente dal 10 aprile 2019, tuttora in vigore · versione 45 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~allegato-a-6-regole-deontologiche-art11 · fonte su Normattiva