Art. 78 codice privacy — Informazioni del medico di medicina generale o del pediatra
Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati ((negli articoli 13 e 14 del Regolamento)). ((Le informazioni possono essere fornite)) per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attivita' di ((diagnosi, assistenza e terapia sanitaria)), svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumita' fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi e' informato in quanto effettuate nel suo interesse. (( Le informazioni possono riguardare, altresi', dati personali eventualmente raccolti presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto. )) ((Le informazioni)), se non e' diversamente specificato dal medico o dal pediatra, ((riguardano)) anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:
- a)sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
- b)fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
- c)puo' trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attivita' professionale prestata in forma associata;
- d)fornisce farmaci prescritti;
- e)comunica dati personali al medico o pediatra in conformita' alla disciplina applicabile. ((Le informazioni rese)) ai sensi del presente articolo ((evidenziano)) analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le liberta' fondamentali, nonche' per la dignita' dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati: ((a) per fini di ricerca scientifica anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche, in conformita' alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, e' manifestato liberamente;))
- b)nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
- c)per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica. ((c-bis) ai fini dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- c-ter)ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.))
Testo vigente dal 19 settembre 2018, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva