Art. 12 codice privacy (Allegato A.7 Codice di deontologia a fini di informazione commerciale) — Disposizioni transitorie e finali
((1. Le misure necessarie per l'applicazione del presente Codice deontologico sono adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo entro il termine di cui al successivo articolo 13. 2. Il Garante, anche su richiesta delle associazioni di categoria che sottoscrivono il presente Codice, promuove il riesame e l'eventuale adeguamento del suddetto Codice alla luce di novita' normative, del progresso tecnologico o dell'esperienza acquisita nella sua applicazione)).
Testo vigente dal 1 ottobre 2016, tuttora in vigore · versione 37 su Normattiva