Art. 12 codice privacy (Allegato A.7 Codice di deontologia a fini di informazione commerciale)Disposizioni transitorie e finali

((1. Le misure necessarie per l'applicazione del presente Codice deontologico sono adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo entro il termine di cui al successivo articolo 13. 2. Il Garante, anche su richiesta delle associazioni di categoria che sottoscrivono il presente Codice, promuove il riesame e l'eventuale adeguamento del suddetto Codice alla luce di novita' normative, del progresso tecnologico o dell'esperienza acquisita nella sua applicazione)).

Testo vigente dal 1 ottobre 2016, tuttora in vigore · versione 37 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~allegato-a-7-codice-di-deontologia-a-fini-di-informazione-co-art12 · fonte su Normattiva