Art. 10 codice privacy (Allegato A.7 Codice di deontologia a fini di informazione commerciale)Sicurezza delle informazioni

((1. I fornitori adottano le misure tecniche, logiche, informatiche, procedurali, fisiche ed organizzative idonee ad assicurare la sicurezza, l'integrita' e la riservatezza delle informazioni commerciali oggetto di trattamento conformemente agli obblighi previsti dagli artt. 31 e ss. del Codice e dell'Allegato "B" al Codice. 2. Ogni fornitore individua gli eventuali responsabili, anche esterni, e gli incaricati autorizzati a trattare le informazioni commerciali, conformemente agli artt. 29 e ss. del Codice)).

Testo vigente dal 1 ottobre 2016, tuttora in vigore · versione 37 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~allegato-a-7-codice-di-deontologia-a-fini-di-informazione-co-art10 · fonte su Normattiva