Art. 10 codice privacy (Allegato A.7 Codice di deontologia a fini di informazione commerciale) — Sicurezza delle informazioni
((1. I fornitori adottano le misure tecniche, logiche, informatiche, procedurali, fisiche ed organizzative idonee ad assicurare la sicurezza, l'integrita' e la riservatezza delle informazioni commerciali oggetto di trattamento conformemente agli obblighi previsti dagli artt. 31 e ss. del Codice e dell'Allegato "B" al Codice. 2. Ogni fornitore individua gli eventuali responsabili, anche esterni, e gli incaricati autorizzati a trattare le informazioni commerciali, conformemente agli artt. 29 e ss. del Codice)).
Testo vigente dal 1 ottobre 2016, tuttora in vigore · versione 37 su Normattiva