Art. 106 codice privacy
Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica
Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per fini statistici o di ricerca scientifica, volte a individuare garanzie adeguate per i diritti e le liberta' dell'interessato in conformita' all'articolo 89 del Regolamento. Con le regole deontologiche di cui al comma 1, tenendo conto, per i soggetti gia' compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto gia' previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, sono individuati in particolare:
- a)i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi fini statistici o di ricerca scientifica;
- b)per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalita' per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
- c)l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare direttamente o indirettamente l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d)le garanzie da osservare nei casi in cui si puo' prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni di cui alla lettera b);
- e)modalita' semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del regolamento;
- f)i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e del Regolamento possono essere limitati ai sensi dell', paragrafo 2, del medesimo Regolamento;
Testo vigente dal 19 settembre 2018, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva