Art. 116 codice privacy — Conoscibilita' di dati su mandato dell'interessato
Per lo svolgimento delle proprie attivita' gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato ((dall'interessato medesimo)). Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.
Testo vigente dal 19 settembre 2018, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva