Art. 132-bis codice privacy — Procedure istituite dai fornitori
I fornitori istituiscono procedure interne per corrispondere alle richieste effettuate in conformita' alle disposizioni che prevedono forme di accesso a dati personali degli utenti. A richiesta, i fornitori forniscono al Garante, per i profili di competenza, informazioni sulle procedure di cui al comma 1, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali addotti e sulle risposte date.
Testo vigente dal 1 giugno 2012, tuttora in vigore · versione 30 su Normattiva