Art. 13 codice privacy
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101
Testo vigente dal 19 settembre 2018, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101
Testo vigente dal 19 settembre 2018, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
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5 versioni dal 2003
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Accertamento mediante sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle violazioni - Obbligo di informazione - Violazione - Nullità della contestazione della sanzione - Esclusione - Fondamento.
In materia di circolazione stradale, l'obbligo di preventiva informazione del trattamento dei dati personali, operato a mezzo di dispositivi elettronici per la rilevazione delle violazioni al codice della strada, introdotto a carico dei Comuni dalla delibera del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, in attuazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, è correlato funzionalmente al rispetto di un obbligo di riservatezza e non mira, invece, a disciplinare la condotta di guida, sicché la sua inosservanza, a differenza della violazione degli obblighi di informazione previsti dal codice della strada circa la presenza delle dette apparecchiature che costituiscono norme di garanzia per l'automobilista, non incide sulla legittimità dell'accertamento e l'irrogazione della sanzione.
Precedenti: 639688-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
In materia di circolazione stradale, l'obbligo di preventiva informazione del trattamento dei dati personali, operato a mezzo di dispositivi elettronici per la rilevazione delle violazioni al codice della strada, introdotto a carico dei Comuni dalla delibera del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, in attuazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, è correlato funzionalmente al rispetto di un obbligo di riservatezza e non mira, invece, a disciplinare la condotta di guida, sicché la sua inosservanza, a differenza della violazione degli obblighi di informazione previsti dal codice della strada circa la presenza delle dette apparecchiature che costituiscono norme di garanzia per l'automobilista, non incide sulla legittimità dell'accertamento e l'irrogazione della sanzione.
Rv. 676954-01
Collegamenti
Art. 9-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 28 --------------- AGGIORNAMENTO (28) Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera e l'abrogazione dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio…
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 326…
Art. 160
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126…
Art. 171
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126…
Art. 50
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147…
Art. 51
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art13 · fonte su Normattiva