Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ELEZIONI - CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ALLE CARICHE DI CONSIGLIERE REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE - MANCATA PREVISIONE DELL'ESTENSIONE DI DETTE CAUSE AL SINDACO (NELLA SPECIE: DECADENZA PER LITE PENDENTE CON IL COMUNE) - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - INFONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento all'art. 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 l. 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non prevede l'estensione alla carica di sindaco delle cause di incompatibilita' ivi contemplate per la carica, fra l'altro, di consigliere comunale, e dell'art. 9-bis d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), nella parte in cui non prevede l'estensione della pronuncia di decadenza per incompatibilita' dalla qualita' di sindaco, in quanto - posto che, in base alla riforma recata dalla l. 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), il sindaco, eletto direttamente, sebbene non sia scelto sulla base della sua precedente investitura nella carica di consigliere comunale, e' pur sempre membro del consiglio comunale con diritto di voto - in tale quadro sistematico l'unica interpretazione delle disposizioni impugnate conforme a Costituzione e' nel senso che le cause di incompatibilita' a suo tempo stabilite dalla legge per i consiglieri comunali (e che valevano 'ipso iure' anche per i sindaci quando questi erano eletti dai consigli nel proprio seno) - la cui 'ratio' consiste nell'impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o che comunque si trovino in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialita' - valgono oggi anche per i sindaci direttamente eletti, tuttora componenti dei consigli e come tali compartecipi a pieno titolo delle relative funzioni. red.: S. Di Palma
sentenza 44/1997massima n. 23101 Riguarda ancheart. 3 legge 154/1981
ELEZIONI - CONSIGLIERE REGIONALE - CAUSE DI INCOMPATIBILITA' - PROCEDIMENTO INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - RIMOZIONE DELLA CAUSA DI INCOMPATIBILITA', COME GARANTITA NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (ARTT. 6 E 7 DELLA LEGGE N. 154/1981) - OMESSA PREVISIONE - DENUNCIATO CONTRASTO TRA PROVVEDIMENTI FINALI IN PRESENZA DI EGUALI CIRCOSTANZE DI FATTO E DI PERSEGUIMENTO DI MEDESIMI INTERESSI - RIMESSIONE DEL PUBBLICO INTERESSE ALL'ARBITRIO DI UN TERZO E PER INTERESSE PRIVATO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 51 Cost., l'art. 9-bis del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), aggiunto dall'art. 5, l. 23 dicembre 1966, n. 1147, nella parte in cui prevede che la decadenza del consigliere in situazione di incompatibilita' possa essere pronunciata dal giudice adito senza che sia data all'interessato la facolta' di rimuovere utilmente la causa di incompatibilita' entro un congruo termine dalla notifica del ricorso previsto da detto art. 9-bis, in quanto -posto che la l. 23 aprile 1981 n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al S.S.N.) ha tenuto ferma l'azione popolare elettorale di cui alla disposizione impugnata, con conseguente coesistenza dei due diversi meccanismi del contenzioso amministrativo, che mira a rimuovere l'incompatibilita' attraverso una procedura in contraddittorio la quale consente all'eletto di presentare osservazioni, prevedendo come 'extrema ratio' la pronuncia di decadenza, e dell'azione popolare, costruita in modo tale da "cristallizzare la fattispecie" al momento della proposizione della domanda, sicche', se l'eletto non rimuove tempestivamente l'incompatibilita', confidando nel procedimento amministrativo ex art. 7 l. n. 154 del 1981, lo fa "a suo rischio"; e che la concorrenza dei due meccanismi, pacificamente ammessa dalla giurisprudenza ordinaria e costituzionale, deve operare in modo proporzionato ai beni pubblici meritevoli di protezione, tenuto conto che le limitazioni poste al diritto inviolabile di elettorato passivo devono essere necessarie e ragionevolmente proporzionate - la decadenza pronunciata in sede giurisdizionale anche quando il consigliere abbia rimosso la causa di incompatibilita', dopo la proposizione dell'azione popolare, rappresenta una misura non proporzionata rispetto ai beni salvaguardati dalla incompatibilita' stessa, con la conseguenza che, sebbene una materia cosi' delicata richiede che sia il legislatore ad operare un compiuto bilanciamento degli interessi meritevoli di tutela, occorre pero' temperare l'eccessiva severita' del sistema attuale, quale risulta definito dalla giurisprudenza, assicurando la proporzione fra fini perseguiti e mezzi prescelti. - S. nn. 235/1988, 253/1989, 476/1991, 141/1996, 357/1996. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 5 legge 1147/1966
SENT. 235/89 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - INELEGGIBILITA' SOPRAVVENUTA - AZIONE POPOLARE - TERMINE PER FAR CESSARE LA CAUSA DI DECADENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N.570, ART. 9 BIS, III COMMA. - COST. ARTT. 3, 51.
L'art. 9 bis, comma terzo, del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570 (Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi e delle Amministrazioni comunali) nella parte in cui consente il ricorso immediato all'Autorita' giudiziaria ordinaria, e impone all'eletto di far cessare la causa di decadenza dalla carica elettiva, nel termine di cui all'ultimo comma dell'art.6 della legge 23 aprile 1981, n.154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale: 10 giorni) non comporta alcun onere eccessivo o incongruo (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della norma citata).