Art. 143 codice privacy — Decisione del reclamo
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Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non e' manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento:
- a)prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), puo' invitare il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;
- b)prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
- c)dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalita' del trattamento o degli effetti che esso puo' determinare, vi e' il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o piu' interessati;
- d)puo' vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettivita'. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessita' degli accertamenti.
Testo vigente dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018 · versione 0 su Normattiva